1.4 LA CAPACITÀ DI AGIRE

 

La capacità di agire è la capacità di compiere atti giuridicamente rilevanti e validi, quindi la capacità di disporre delle situazioni giuridiche soggettive di cui si è titolari.

E’ disciplinata dall’art. 2 del codice civile.

Ogni soggetto acquista la capacità di agire al compimento del 18° anno di età, e la può perdere a seguito di problemi mentali tali per cui il soggetto non è più in grado di badare convenientemente ai suoi interessi. In tal caso l’ordinamento ritiene opportuno, per tutela dello stesso interessato, privarlo della capacità di agire e affiancargli un tutore o un curatore.

La capacità di agire viene attribuita a tutti al compimento della maggiore età poiché si ritiene che da tale momento gli individui siano in grado di rendersi conto delle conseguenze giuridiche delle proprie azioni. Per motivi di certezza del diritto si è scelto di stabilire un momento uguale per tutti, anche se nella realtà può accadere che ognuno raggiunga la maturità e la piena consapevolezza dei suoi diritti in un momento diverso.

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