1.8.1 USUFRUTTO

 

L’usufrutto è un diritto reale minore di godimento che è disciplinato agli artt. 978 e ss. del codice civile.

Tra i diritti reali minori è quello di maggiore estensione, se si esclude l’enfiteusi che è ormai pochissimo utilizzata e si può considerare un residuo del passato.

L’usufruttuario ha il diritto di utilizzare la cosa e trarne ogni utilità che essa può dare. Tuttavia non deve modificarne la destinazione economica (cioè la funzione cui la cosa era stata precedentemente adibita dal proprietario). Ciò è disposto dall’art. 981, che afferma che l’usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica.

DIRITTI E OBBLIGHI DELL’USUFRUTTUARIO

L’usufruttuario ha l’obbligo di restituire il bene alla scadenza del termine, e la durata dell’usufrutto non può eccedere la durata della sua vita. Tra le sue facoltà vi è quella di cedere il proprio diritto, per un certo tempo o per tutta la sua durata, a meno che ciò non sia escluso dal contratto con cui ha acquistato il suo diritto (art. 980). Potrebbe, ad esempio, costituire servitù sul fondo oppure darlo in locazione.
L’estensione dell’usufrutto è talmente ampia che la proprietà che ne è gravata è praticamente svuotata di ogni facoltà, e perciò viene detta “nuda proprietà”. Tale proprietà può essere venduta, naturalmente, gravata dall’usufrutto, e il suo valore viene calcolato in base all’età dell’usufruttuario (più è giovane, più si suppone sia lontano il momento in cui, a seguito della sua morte, la proprietà tornerà “piena”, e quindi il valore della proprietà “nuda” è più basso).