3.0 LE FONTI DELLE OBBLIGAZIONI

 

Le obbligazioni possono sorgere da tre diverse tipologie di fonti, elencate dall’art. 1173 del codice civile:

  • il contratto;
  • il fatto illecito;
  • ogni altro atto o fatto idoneo a produrle (gestione di cosa altrui, arricchimento senza causa, pagamento dell’indebito, titoli di credito, ecc…).

L’obbligazione esiste all’interno di un rapporto giuridico tra 2 parti: il creditore, vale a dire colui che ha diritto ad ottenere la prestazione e il debitore, vale a dire colui che è obbligato ad adempiere la prestazione.

 

Occorre quindi ricordare che anche se da una parte e dall’altra possono esserci più individui, le parti restano due: parte creditrice e parte debitrice. Questo significa che se vi è una pluralità di soggetti, essi sono contitolari della stessa situazione giuridica soggettiva di vantaggio o di svantaggio, e queste tipologie di obbligazioni vengono chiamate “solidali” dal lato attivo (se si tratta di pluralità di creditori) o dal lato passivo (se si tratta di pluralità di debitori).