3.3 OBBLIGAZIONI SOLIDALI

 

Le obbligazioni possono avere più soggetti dall’una o dall’altra parte del rapporto giuridico, vale a dire dal lato del creditore o dal lato del debitore. In altre parole, una stessa obbligazione può avere al tempo stesso più creditori o più debitori. In questo caso, l’obbligazione si dice “soggettivamente complessa”, dal lato attivo se si tratta di più creditori, ovvero dal lato passivo se si tratta di più debitori.

Tali obbligazioni possono poi essere adempiute in modo “solidale” o “parziario”: le obbligazioni solidali dal lato passivo sono quelle in cui ciascuno dei debitori può essere costretto all’adempimento dell’intera prestazione, con la conseguenza che l’adempimento di uno libera gli altri, mentre nelle obbligazioni parziarie ognuno è tenuto ad eseguire solo la sua porzione di prestazione.

Nelle obbligazioni solidali dal lato attivo ogni creditore può chiedere l’adempimento dell’intera prestazione, e l’adempimento conseguito da uno solo di essi libera il debitore verso tutti.

Il nostro codice civile disciplina tale importante tipo di obbligazioni agli artt. 1292 e ss. e dispone che nelle obbligazioni soggettivamente complesse dal lato passivo la solidarietà sia la regola e la parziarietà l’eccezione, mentre in quelle complesse dal lato attivo la parziarietà è la regola e la solidarietà l’eccezione. In altri termini, nelle obbligazioni con più debitori questi sono sempre tenuti ad adempiere in modo solidale, a meno che non sia disposto diversamente nel contratto.

 

Una volta poi che uno dei debitori abbia eseguito la prestazione e liberato dunque anche gli altri, questi sono tenuti a rifonderlo di quanto pagato o comunque prestato al comune creditore, in modo tale che alla fine ognuno avrà regolarmente corrisposto quanto dovuto e non ci sia chi ne ha avuto un vantaggio rispetto agli altri. Questo aspetto tuttavia attiene ai rapporti interni tra i debitori, e non riguarda il creditore, e viene chiamato “diritto di regresso” del debitore che ha adempiuto rispetto agli altri.

Analoga situazione si verificherà nei rapporti tra creditori nel caso della solidarietà attiva.