FIDEIUSSIONE

 

La fideiussione (art. 1936 ess. del codice civile) è il contratto con cui il fideiussore garantisce l’adempimento di un’obbligazione di un altro soggetto (debitore principale), obbligandosi a sua volta verso il creditore con il proprio patrimonio personale.

Le parti contraenti sono il creditore e il fideiussore (il debitore principale potrebbe anche non essere a conoscenza dell’esistenza della fideiussione), e sorgono obbligazioni solo a carico del fideiussore.

A seconda dell’accordo delle parti, il creditore può richiedere l’adempimento al fideiussore in via solidale con il debitore principale oppure solo successivamente alla negativa escussione di quest’ultimo.

Il fideiussore che ha pagato il debito ha diritto di regresso nei confronti del debitore principale e acquisisce gli eventuali diritti reali di garanzia che aveva il creditore.

Come in tutte le le garanzie (anche pegno e ipoteca) il debito del fideiussore è accessorio rispetto al debito principale, per cui si estingue se viene estinto il debito principale, o è nullo se il debito principale è nullo.