FRANCHISING

 

Definizione di franchising

Il franchising è il contratto con il quale un commerciante (franchisee) si impegna a commercializzare i prodotti del franchisor sul mercato locale, predisponendo uno o più punti vendita in conformità alle indicazioni del franchisor, il quale, a sua volta, si obbliga a trasferire all’altra parte il know how e i segni distintivi della sua impresa.


Vantaggi per il franchisor

Il franchising presenta numerosi aspetti positivi per il franchisor, in particolare consente la veloce espansione del marchio senza dover investire troppo, e la possibilità di affidarsi ad altri imprenditori (franchisee) mantenendo il controllo sulle politiche commerciali.

Vantaggi per il franchisee

  • Utilizzare l’esperienza del franchisor per avviare una propria attività
  • Sfruttare la notorietà del marchio del franchisor e partire quindi con un prodotto già conosciuto dai clienti
  • Assistenza sotto tutti i profili necessari per gestire un punto vendita (tecnici, fiscali, pubblicitari, ecc…)

Svantaggi

  • Costi a volte eccessivi
  • Difficoltà a recedere dal contratto
  • Eccessiva rigidità e standardizzazione richiesta dal franchisor

Condizioni del contratto di franchising

  • L’affiliato (franchisee) acquista il diritto-dovere di utilizzare i segni distintivi dell’affiliante e di avvalersi della sua assistenza tecnica
  • Inoltre, si obbliga a rispettare la politica commerciale dell’affiliante in merito a prezzi, standard di qualità, pubblicità, ecc…
  • Infine, si impegna ad acquistare un quantitativo minimo di prodotti dell’affiliante e a pagare un prezzo all’ingresso (non sempre previsto) e delle royalty nel corso del contratto
  • Spesso prevista clausola di esclusiva per entrambi

La disciplina italiana

Il franchising è disciplinato dalla L. 6 maggio 2004 n. 129, che prevede alcuni elementi obbligatori:

  • Forma scritta
  • Durata non inferiore a 3 anni
  • Alcune indicazioni relative agli aspetti economici (investimenti, spese, royalty)
  • Alcune disposizioni relative alla consegna dei contratti e alla riservatezza a tutela delle parti

Franchising internazionale

Nel franchising internazionale franchisor e franchisee operano in stati diversi, e questa tipologia contrattuale può costituire una delle modalità di espansione all’estero dell’impresa.

A causa dell’assenza di Convenzioni internazionali in vigore che regolano il contratto, nell’ambito della Legislazione internazionale, si fa riferimento alla legge modello elaborata da UNIDROIT nel 2005, che regola in particolare gli obblighi del franchisor e i contenuti del modello di contratto tipo elaborato dalla Camera di Commercio internazionale.

Invece nel caso della Legislazione comunitaria si fa solitamente riferimento al Regolamento Roma I, che stabilisce all’art. 4 che al contratto di AFFILIAZIONE (franchising) si applichi la legge del paese nel quale l’affiliato ha la sua residenza abituale.

Nel caso in cui questa legge non fosse applicabile, si applicherà quella del Paese con cui il contratto presenta il collegamento più stretto, stabilendo quale dei contraenti effettua la prestazione caratteristica (generalmente si ritiene che la legge applicabile sia quella del Paese in cui ha sede il franchisee).


In conclusione, data l’assenza di una particolare disciplina internazionale questo contratto deve essere effettuato con estrema cura e ponendo attenzione alla forma e conformità del contratto alle norme che tutelano la concorrenza, tutela verso il franchisee e modalità di risoluzione delle controversie.