3.4 L’iter legislativo

 

Le fasi

Il procedimento legislativo, o iter legislativo, si articola in diverse fasi, che sono le seguenti:

  • Iniziativa
  • Discussione e approvazione
  • Promulgazione
  • Pubblicazione (entrata in vigore)

La fase dell’iniziativa

L’iniziativa legislativa non spetta a chiunque, ma solo ai soggetti indicati nella Costituzione, che sono:

  • Governo (disegno di legge)
  • Ciascun parlamentare
  • Consigli regionali
  • CNEL
  • 50.000 elettori (iniziativa popolare)

La fase della discussione e approvazione

La discussione e l’approvazione della legge si possono svolgere secondo due diverse procedure, a seconda di quanto previsto dalla Costituzione, dalla legge o dai regolamenti parlamentari:

PROCEDURA ORDINARIA:
si discute in commissione (funzione referente) e si approva in aula


PROCEDURA ABBREVIATA:
si discute e si vota in commissione (funzione deliberante)

La fase della discussione e approvazione

Una volta che la proposta di legge è stata approvata da una Camera, deve passare all’altra.
Se questa la modifica (attraverso gli EMENDAMENTI), il nuovo testo deve tornare alla prima Camera, affinché lo riesamini e lo riapprovi.
Questo passaggio (che si può anche moltiplicare più volte, ovviamente), si chiama NAVETTA, e allunga i tempi di approvazione delle leggi, ma garantisce anche una migliore riflessione sul contenuto di esse.


La fase della promulgazione

La promulgazione è la firma della legge da parte del Presidente della Repubblica, che avviene dopo che il Presidente della Repubblica ha fatto un controllo della regolarità della procedura.



Può rinviare il testo della legge una sola volta con un messaggio motivato, se ritiene che sia opportuno operare dei cambiamenti.


Il Parlamento può tuttavia riapprovare lo stesso testo senza modifiche, e il Presidente la deve necessariamente promulgare, cioè apporre la propria firma.

La fase della pubblicazione

La fase della pubblicazione è quella finale del procedimento legislativo, quando la legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entra in vigore trascorso il periodo di vacatio legis, che solitamente è di 15 giorni, ma può essere ridotto o anche più lungo a seconda dei casi.

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