DIRITTO INTERNAZIONALE (PUBBLICO)

 

 


Il “diritto internazionale pubblico”, o più semplicemente “diritto internazionale”, è costituito dall’insieme di norme, scritte o consuetudinarie, che disciplinano i rapporti tra i diversi soggetti di diritto internazionale (gli Stati, l’ONU, le ONG, ecc…).

Tale branca del diritto presenta notevoli differenze con il diritto “interno”, quello cioè emanato da ogni Stato ed applicato sul suo territorio. Tali differenze possono essere così sintetizzate:

–        Nell’ordinamento interno vige una struttura gerarchica, dove lo Stato fa le norme e i consociati le devono rispettare, mentre nell’ordinamento internazionale vige una struttura paritaria , dove le norme sono fissate dagli stessi soggetti poi chiamati a rispettarle, in quanto, essendo essi enti sovrani, non hanno nessuno a loro sovraordinato;

–        Gli organi deputati a far rispettare le norme sono obbligatori nell’ordinamento interno, mentre sono facoltativi in quello internazionale, dove possono svolgere la loro funzione solo se accettati dagli Stati;

–        Nell’ordinamento internazionale ancora oggi molti Stati si fanno giustizia da sé, tramite i conflitti armati, mentre questo è vietato nell’ordinamento interno, e in ogni caso si cerca di superare tale modus operandi anche nell’ordinamento internazionale, tramite l’istituzione di organismi come l’ONU, finalizzati alla risoluzione pacifica delle controversie internazionali.

 


Nell’ordinamento internazionale, contrariamente a quello interno, una importante fonte del diritto è costituita dalla consuetudine, vale a dire la ripetizione costante di un determinato comportamento, che diventa con il tempo vincolante.