INTERESSI MERITEVOLI DI TUTELA

 

Il concetto di “interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico” ricorre all’art. 1322, 2° comma del codice civile, laddove il legislatore specifica che le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purchè siano diretti a realizzare, appunto, tale tipo di interessi. Questi contratti sono detti “atipici”, in contrapposizione a quelli “tipici”, aventi cioè una disciplina contenuta nel codice o in altri testi normativi.


Naturalmente, il legislatore non spiega cosa intenda esattamente con l’espressione “interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico”, ma essa è stata esplicitata dall’interpretazione dei giuristi e dei giudici nel corso del tempo. Tale interpretazione, ci porta oggi a darle questo triplice significato:

  • In primo luogo senz’altro, le parti non possono creare contratti che siano in qualunque modo contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume, dato che un contratto del genere non potrebbe certamente essere riconosciuto come valido e meritevole di tutela dall’ordinamento giuridico;
  • Secondariamente, il legislatore ha voluto con questa espressione far capire che i contratti creati dai privati non devono essere contratti futili, inutili, rispondenti a interessi superficiali e sciocchi, poiché il diritto non si occupa di queste cose (es.: contratto con cui mi obbligo a salutare il mio vicino di casa);
  • Infine, perché un contratto creato da privati possa essere riconosciuto dall’ordinamento giuridico, esso deve rispondere ad una utilità non solo ed esclusivamente limitata alle parti che lo hanno stipulato, bensì deve, almeno al livello potenziale, rispondere ad un’utilità e ad una funzione economico-sociale anche di altri soggetti in futuro e per la società in generale.