SOCIETA’ COOPERATIVA
LA SOCIETA’ COOPERATIVA (art. 2511 e ss.) presenta le seguenti caratteristiche:
SCOPO MUTUALISTICO: la società cooperativa non persegue scopo di lucro, bensì scopo mutualistico. Questo significa che i suoi soci hanno maggiori guadagni se lavorano nella cooperativa, o sconti di spesa se si tratta di una cooperativa di acquisto.
ATTO COSTITUTIVO: atto pubblico redatto dal notaio, e iscrizione nel Registro delle Imprese a seguito della quale acquista la personalità giuridica.
NUMERO DI SOCI: devono essere almeno 9, salvo per la “piccola società cooperativa”, che ne ha da 3 a 8.
CONFERIMENTI: è possibile conferire denaro, beni in natura, oppure il proprio lavoro.
CAPITALE SOCIALE: ha la particolarità di essere VARIABILE, quindi può essere aumentato o diminuito a seconda dell’ingresso o dell’uscita di nuovi soci, senza che ciò comporti modifiche all’atto costitutivo, in applicazione del “principio della porta aperta”.
AMMINISTRAZIONE: si applicano in generale le norme dettate per le spa. L’unico limite è costituito dal fatto che la maggior parte degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.
RESPONSABILITA’ DEI SOCI: esclusa, perché la cooperativa è sostanzialmente una società di capitali.
ASSEMBLEA: applicazione del principio democratico, per cui ogni socio ha un voto indipendentemente dalla quota posseduta (limiti legali al possesso di quote societarie).
COOPERATIVE A MUTUALITA’ PREVALENTE: le cooperative hanno diritto a delle agevolazioni fiscali se rivolgono la propria attività prevalentemente nei confronti dei soci.
COOPERATIVE SOCIALI Sono società cooperative che sono finalizzate alla gestione di servizi socio-sanitari oppure all’inserimento nel mondo del lavoro soggetti svantaggiati (invalidi, ex tossicodipendenti, detenuti ammessi al lavoro fuori dal carcere, ecc…). |