FONTI DEL DIRITTO

 

Sono tutti quegli atti o fatti che generano norme giuridiche. Si distingue tra FONTI ATTO e FONTI FATTO.

Le FONTI ATTO sono atti normativi emanati dai soggetti cui lo Stato ha attribuito il potere di emanare norme aventi carattere giuridico cogente per la collettività (ad es. il Parlamento, il Governo, ecc…).


Le FONTI FATTO sono comportamenti oggettivi, solitamente ripetuti nel tempo, ai quali viene riconosciuta forza di produzione normativa dall’ordinamento (ad es. usi e consuetudini in un determinato settore del commercio).