POTERE DELLO STATO
Secondo la definizione data dalla Corte Costituzionale, può definirsi potere dello Stato ogni organo i cui atti o comportamenti siano idonei a configurarsi come espressione ultima ed immodificabile dei poteri rispettivi: nel senso che nessun altro organo, all’interno di ciascun potere, sia abilitato ad intervenire d’ufficio o dietro sollecitazione del potere controinteressato rimuovendo o provocando la rimozione dell’atto o del comportamento che si configurano lesivi.
Conseguentemente possono essere qualificati come “poteri dello Stato” nell’ordinamento costituzionale italiano:
- il Presidente della Repubblica;
- la Corte Costituzionale;
- le Camere singolarmente e il Parlamento in seduta comune;
- il Consiglio dei Ministri, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro della Giustizia;
- il CSM;
- i singoli giudici;
- il comitato promotore del referendum.