CLASS ACTION

 

Lo strumento della class action (espressione traducibile con “azione di gruppo” o “di categoria”) fu introdotto negli Stati Uniti all’inizio dell’ottocento per risolvere i casi in cui il numero delle persone interessate ad un giudizio (ad es. contro i produttori di beni dannosi) fosse tanto elevato da rendere impossibile la loro partecipazione al processo.
La proponibilità di tale azione presuppone che la questione, di fatto o di diritto, sollevata, sia comune all’intera categoria di soggetti riguardati, che consente ad un singolo (detto “ideological plaintiff”) di assumere l’iniziativa processuale in nome di tutti gli interessati.


L’indiscriminata introduzione anche da noi di un simile strumento non è mai stata vista di buon occhio dai giuristi, in quanto si riteneva comportasse notevoli difficoltà applicative. Tra queste le principali erano considerate: l’esigenza di garantire il contraddittorio con tutte le parti del processo, i limiti soggettivi alla cosa giudicata, gli istituti che disciplinano la rappresentanza e la disciplina processuale.
Tuttavia, specie negli ultimi anni, si era avvertito sempre più il bisogno di un’azione di tal genere anche nel nostro ordinamento, soprattutto a seguito dell’emersione di una categoria di soggetti, vale a dire i “consumatori”, i quali solo collettivamente possono sperare di far valere i loro diritti nei confronti di un produttore.