2.4 L’USUCAPIONE

 

L’usucapione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario che consegue al possesso del bene protratto per un certo periodo di tempo previsto dalla legge.

E’ disciplinato dagli artt. 1158 e ss. del codice civile.

Affinchè il possesso sia valido per l’usucapione deve essere: CONTINUO e PACIFICO, cioè non violento nè clandestino.

Inoltre il possesso NON deve essere INTERROTTO, altrimenti il termine ricomincia a decorrere da capo.