1.8.4 SERVITÙ PREDIALI
La servitù è un diritto reale minore di grande importanza ed utilizzo, ed è disciplinato dagli artt. 1027 e ss. del cod. civ. Esso consiste in una limitazione posta su un fondo, detto “servente”, a vantaggio di un altro fondo, detto “dominante”. Tale limitazione deve sempre essere parziale, cioè non può mai escludere ogni facoltà in capo al proprietario.
Esistono diverse tipologie di questo diritto reale, a seconda dell’utilità che procurano al titolare del fondo dominante:
-servitù di passaggio
-servitù di elettrodotto, acquedotto, fognatura
-servitù di non sopraelevazione.
Le caratteristiche principali delle servitù sono le seguenti:
-non possono essere cedute se non cedendo la proprietà del bene cui ineriscono;
– devono corrispondere ad un’utilità del fondo, e non del proprietario di esso;
-consistono in un “non fare” o in un “tollerare” del proprietario del fondo servente, ma non in un suo “fare”;
-godono di opponibilità “erga omnes”.