ATTO GIURIDICO

 

Atto giuridico, da distinguersi dai meri fatti giuridici e dai negozi giuridici, è un atto umano caratterizzato dalla volontarietà nella sua esecuzione, pur essendo indifferente la volontà in chi lo pone in essere anche degli effetti giuridici che ne conseguono. Questo significa che una volta posto in essere l’atto giuridico volontariamente, ne conseguono automaticamente gli effetti per esso previsti dall’ordinamento, anche se non voluti o non conosciuti da chi lo ha realizzato. Tale caratteristica vale a distinguerlo in particolare dal negozio giuridico, nel quale deve essere voluto l’atto e anche la sua conseguenza giuridica, pena la sua invalidità.

Altra caratteristica degli atti giuridici è la loro tipicità: non possono essere creati dall’autonomia privata, contrariamente ai negozi giuridici (art. 1322, 2°c. c.c.).

Gli atti giuridici possono essere ulteriormente distinti in:

1)      Dichiarazioni di scienza (es. la confessione), con cui il soggetto riconoscere di essere a conoscenza di alcune circostanze, e ne fa narrazione;

2)      Dichiarazioni di volontà (es. la richiesta di adempimento di un’obbligazione), con cui il soggetto afferma di voler procedere a svolgere determinate attività;

3)      Atti materiali (es. la destinazione di un bene a pertinenza di un altro), con cui il soggetto effettua un’attività pratica, cui la legge riconosce determinati effetti giuridici, che conseguono a detta attività anche se chi l’ha posta in essere non era a conoscenza di tali conseguenze.