1.3 LA CAPACITÀ GIURIDICA

 

La capacità giuridica è la capacità di essere titolari di situazioni giuridiche soggettive.

Si acquista con la nascita e si perde con la morte.

E’ disciplinata dall’art. 1 del cod. civ. e dagli artt. 2 e 22 della Costituzione.

Avere la capacità giuridica significa sostanzialmente essere riconosciuti come soggetti di diritto dall’ordinamento, che attribuisce a tutte le persone la possibilità di essere titolari delle diverse situazioni giuridiche soggettive (diritto soggettivo, obbligo, interesse legittimo, diritto potestativo, ecc…). Non è un concetto da dare per scontato, bensì una conquista relativamente recente delle società occidentali, dove fino al 1800 permanevano situazioni di schiavitù (neri negli USA, servitù della gleba in Russia…) che non riconoscevano gli individui oggetto di schiavitù come persone, ma come cose di proprietà del loro padrone, con ciò negando loro la capacità giuridica e la possibilità di essere soggetti di diritto.

 

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