1.7 LA PROPRIETÀ
La definizione di proprietà è contenuta nell’art. 832 del codice civile, che afferma che “il proprietario ha il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico”.
Il diritto di proprietà si presenta dunque come suddiviso in due facoltà fondamentali: “godere” e “disporre”.
Facoltà di “godere” del bene significa possibilità di utilizzo dello stesso da parte del proprietario, come meglio ritiene, ivi compreso anche il diritto di non utilizzare il bene, o farlo utilizzare da altri.
Facoltà di “disporre” del bene significa facoltà di cedere il bene ad altri, alienarlo, venderlo, sia a titolo oneroso, ricavandone un’utilità di tipo economico, sia a titolo gratuito.
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