1.9 AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ

 

Le azioni a difesa della proprietà sono le azioni giudiziarie che possono essere intraprese dal proprietario che ritiene sia stato leso il suo diritto. Esse sono imprescrittibili, così come è imprescrittibile il diritto che difendono, cioè il diritto di proprietà.  La loro disciplina è contenuta agli artt. 948 e 949 del cod. civ. *

Tali azioni sono due: l’azione di rivendicazione e l’azione negatoria.

Con l’azione di rivendicazione il proprietario può recuperare la sua cosa da chiunque la detenga senza titolo, mentre con l’azione negatoria il proprietario può agire contro chiunque affermi di avere sulla cosa un diritto reale diverso dalla proprietà.

Gli articoli del codice civile in merito alle azioni a difesa della proprietà sono i seguenti:

* Art. 948.
Azione di rivendicazione.

Il proprietario può rivendicare la cosa, da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l’esercizio dell’azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a recuperarla per l’attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno.

Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessore o detentore la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa.

L’azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell’acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione.

Art. 949.
Azione negatoria.

Il proprietario può agire per far dichiarare l’inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio.

Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno.