3.2 OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE E FACOLTATIVE
Nelle obbligazioni alternative sono previste come oggetto dell’obbligazione diverse prestazioni, con la precisazione che il debitore si libererà, estinguendo il rapporto, con l’esecuzione di una sola di esse. Esse sono disciplinate dagli artt. 1285 del cod. civ.
Tutte le prestazioni devono essere, fin dall’inizio, possibili, perché altrimenti l’obbligazione non potrebbe più essere “alternativa”, ma semplice, risolvendosi nell’unica prestazione possibile.
Nelle obbligazioni facoltative, invece, le diverse prestazioni previste come liberatorie non sono sullo stesso piano, bensì una sola di esse è quella dovuta, pur potendo il debitore scegliere di liberarsi eseguendo un’altra attività, anch’essa prevista dall’accordo ai fini dell’adempimento. Questa differenza è fondamentale nel caso in cui la prestazione principale diventi impossibile per cause non imputabili al debitore: nell’obbligazione facoltativa il debitore sarà liberato secondo le regole generali in materia di sopravvenuta impossibilità della prestazione, non essendo obbligato ad eseguire l’altra obbligazione, mentre in quella alternativa sarà tenuto ad eseguire la prestazione rimasta possibile.
Es. di obbligazione facoltativa è l’art. 1556, vale a dire il contratto estimatorio.
Nelle obbligazioni alternative la scelta della prestazione da eseguire ad opera di una delle parti può essere qualificata come negozio giuridico unilaterale, ed è irrevocabile: non può quindi essere annullata o modificata, così come dispone l’art. 1286, 2° c. del codice civile.