3.4 L’ADEMPIMENTO

 

L’adempimento consegue all’esatto svolgimento della prestazione dovuta da parte del debitore, cioè si parla di corretto adempimento quando la prestazione è conforme a quanto contenuto nel titolo dell’obbligazione.  La conseguenza dell’esatto adempimento da parte del soggetto obbligato è l’estinzione dell’obbligazione stessa.


Per valutare la correttezza dell’adempimento occorre anche valutare la qualità dello stesso: il codice civile parla in tal caso di “diligenza del buon padre di famiglia”. Con questa espressione ormai un po’ antiquata derivata dal diritto romano, si intende che la prestazione deve essere svolta con la diligenza (cioè l’impegno, l’attenzione) che può normalmente essere richiesta al cittadino medio: art. 1176 cod. civ.


Quando però l’obbligazione viene svolta a livello professionale, vale a dire nell’ambito di una prestazione lavorativa retribuita, quella che è richiesta non è più la diligenza del buon padre di famiglia, ma la diligenza professionale, proprio perché il debitore effettua quelle prestazioni per lavoro, e ottiene una precisa remunerazione in cambio. Di conseguenza, in tal caso devono essere rispettate le regole tecniche che caratterizzano ogni attività professionale e che garantiscono che essa sia eseguita secondo le migliori modalità disponibili e conosciute.

Per quanto riguarda la quantità della prestazione, il codice stabilisce che deve essere eseguita interamente: il creditore può rifiutarsi di ricevere una prestazione parziale (ad esempio se il debitore vuole pagare solo metà del debito, promettendo di pagare più avanti il resto). Naturalmente se il creditore lo ritiene opportuno può anche ricevere solo una parte della prestazione in acconto del totale.