3.6 La mora del debitore

 

Affinchè possa parlarsi di mora del debitore (art. 1219 cod. civ.) è necessario un preventivo atto formale, cioè una intimazione o una richiesta fatta per iscritto da parte del creditore ed indirizzata al debitore, da cui risulti la precisa intenzione del primo di ottenere l’adempimento. Tale intimazione di pagamento configura un atto non negoziale recettizio (vale a dire produce effetto da quando viene ricevuto dal destinatario). Stesso effetto di messa in mora viene ottenuto anche attraverso la notifica dell’atto di citazione contenente la domanda giudiziale fatta dal creditore per ottenere la condanna del debitore ad adempiere.

Il secondo comma dell’art. 1219 contiene tre eccezioni alla regola della necessità della preventiva intimazione. Tali eccezioni si verificano quando:


  • il debito deriva da fatto illecito extra-contrattuale (art. 2043 c.c.);
  • il debitore ha dichiarato per iscritto che non intende eseguire la prestazione;
  • è scaduto il termine e la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore.

Nel primo caso la derivazione di tipo illecito attribuisce all’obbligo una forza particolare, e il fatto stesso di averlo commesso mette in mora il debitore: è uno stimolo in più per quest’ultimo ad eseguire rapidamente la sua prestazione e porre così fine (o rimediare) alle conseguenze dannose del suo atto.

Nel secondo caso da dichiarazione del debitore di non voler adempiere sostituisce la richiesta del creditore, che ne è dunque esentato.

Nel terzo caso, essendo previsto un preciso tempo per l’adempimento, e dovendo questa essere eseguita al domicilio del creditore, non vi è necessità di una richiesta: se il debitore non esegue entro quel termine è inadempiente, e dunque in mora.


Gli EFFETTI della messa in mora del debitore sono di far decorrere gli interessi moratori e di non consentire la liberazione dall’obbligazione neppure qualora la prestazione diventi impossibile per cause non imputabili al debitore (cd. perpetuatio obligationis).