APPALTO
L’appalto, in base all’art. 1655 c.c, è il contratto con il quale una parte si impegna verso l’altra a compiere un’opera o un servizio verso un corrispettivo in denaro, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio.
Es. di appalto d’opera: costruzione di edificio.
Es. di appalto di servizio: svolgimento di una campagna pubblicitaria per il committente.
L’appalto è un contratto d’impresa, vale a dire che una delle due parti deve necessariamente essere un’impresa (nella definizione del codice si parla di organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio).
Differenza con il contratto d’opera
In quest’ultimo il debitore non è un imprenditore ma un libero professionista, oppure è un piccolo imprenditore, mentre l’appaltatore è un imprenditore medio-grande.
Es.: è un contratto d’opera quello con il falegname che costruisce una libreria, è appalto quello con l’impresa
specializzata nella costruzione di interi arredamenti mobiliari per appartamenti.
Differenza tra appalto e vendita di cosa futura:
Per distinguere tra queste ipotesi bisogna verificare: se il fine è quello del compimento dell’opera ed è prevalente l’organizzazione autonoma dell’esecuzione della stessa, si tratterà di appalto;
se il fine è quello di alienare l’opera una volta eseguita, e l’attività preparatoria è del tutto subordinata e
strumentale, esistono gli estremi della vendita (es. acquisto dell’automobile di serie non ancora costruita).
La forma è libera, tuttavia solitamente è redatto per iscritto allo scopo di determinare esattamente le
obbligazioni delle parti.
Solitamente vengono redatti dei progetti dell’opera che deve essere realizzata e che descrivono le modalità tecniche a cui l’appaltatore si deve attenere attraverso un documento che si chiama “capitoIato“.
Variazioni in corso d’opera
L’appaltatore deve eseguire l’opera in conformità con quanto previsto nel progetto, provvedendo anche, salvo patto contrario, a fornire la materia necessaria (art. 1658).
Può apportare modifiche solo se si tratta di variazioni tecniche necessarie (art. 1660).
Il committente può richiedere modifiche solo se non comportino il superamento di 1/6 del prezzo pattuito, e deve comunque pagare il relativo corrispettivo all’appaItatore.
Se richiede variazioni che superano 1/6 l’appaltatore può recedere dal contratto.
Il committente ha diritto a controllare l’andamento dei lavori attraverso un suo tecnico (direttore dei lavori).
Prima dell’accettazione dell’opera ha diritto ad effettuare una verifica della stessa tramite il collaudo.
IL PREZZO NELL’APPALTO
Viene fissato liberamente dalle parti, in mancanza può essere ricavato dalla tariffe normalmente vigenti o dagli usi.
Se per motivi imprevedibili i materiali o la mano d’opera aumentano o diminuiscono di prezzo di più di 1/10 di quello pattuito ciascuna delle parti può chiedere una revisione del prezzo.
RECESSO DEL COMMITTENTI
Il committente può sempre recedere, anche se l’opera o il servizio sono già stati iniziati, però deve
rimborsare all’appaItatore le spese già sostenute e risarcirlo dell’eventuale mancato guadagno (ad es.
per aver rinunciato nel frattempo ad acquisire altri contratti).