DISTRIBUZIONE

 

La distribuzione commerciale è lo strumento attraverso il quale le imprese immettono il loro prodotto o servizio sul mercato. Come tale, è uno degli elementi delle 4P del marketing mix. In pratica, esso consiste in un insieme di istituzioni e strategie di marketing che operano per rendere un prodotto o servizio già disponibile al consumatore per l’uso.

Dal punto di vista giuridico, il contratto di distribuzione è il contratto attraverso il quale si crea una stabile e continuativa collaborazione tra un imprenditore-esportatore (concedente) e un imprenditore-importatore (concessionario).
Il concessionario acquista i prodotti del concedente per poi rivenderli, in nome e per conto proprio, ai clienti all’interno del territorio che gli è stato assegnato.

Il contratto di distribuzione come contratto atipico

Il contratto di distribuzione è un contratto atipico, sia a livello nazionale che internazionale. Infatti, non è disciplinato da nessuna norma interna italiana, né è stata conclusa alcuna convenzione specifica ad esso relativa.
Il Reg. Roma 1 stabilisce che, in mancanza di altra scelta delle parti, esso sia disciplinato dalla legge del paese nel quale il distributore ha la sua residenza abituale.
Abbiamo tuttavia, di particolare utilità, il modello della Camera di Commercio internazionale a cui fare riferimento per predisporre un adeguato contratto di distribuzione.

La normativa applicabile.

Non esistendo una convenzione internazionale che lo disciplina, si farà riferimento alle indicazioni generali sulla redazione dei contratti commerciali internazionali forniti da UNIDROIT, o al modello della Cam. Comm. Int.
Bisognerà fare attenzione alla normativa del paese in cui si va ad operare, poiché alcuni disciplinano espressamente il contratto di distribuzione, altri lo assimilano al contratto di agenzia.

Caratteristiche del contratto di distribuzione

  • Autonomia del distributore (imprenditore autonomo rispetto al concedente)
  • Libertà di fissare prezzo e modalità di vendita, nonché di apporre il proprio marchio ai beni venduti
  • Diritto di esclusiva solo se pattuita espressamente
  • Acquisto di quantitativi minimi se richiesto dal concedente
  • Possibilità di prevedere anche attività di intermediazione da parte del distributore