MANDATO
Il mandato è il contratto con il quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno più atti giuridici per conto
dell’altra parte (mandante). Si differenzia dal contratto d’opera perché questo è sempre oneroso, e non ha ad oggetto un’attività giuridica.
Inoltre, si differenzia dal lavoro subordinato, sia per l’onerosità di questo e l’oggetto della prestazione, sia per l’autonomia del mandatario.
Mandato con rappresentanza:
E’ il mandato con procura: il mandatario è anche rappresentante, e gli atti da lui conclusi si producono direttamente nella sfera giuridica del mandante/rappresentato.
Mandato senza rappresentanza:
In questo caso gli effetti degli atti conclusi si producono nella sfera giuridica del mandatario, che li deve poi ritrasmettere al mandante.
Caratteristiche del mandato
Il mandato si presume a titolo oneroso, ma potrebbe essere a titolo gratuito se c’è stato un accordo in tal
senso tra le parti.
E’ un contratto a forma libera, salvo che abbia ad oggetto contratti che richiedono la forma scritta: in tal caso la forma scritta è richiesta anche per il mandato.
Può essere “speciale” quando vengono precisati l’atto o gli atti giuridici che il mandatario deve compiere.
Può essere “generaIe” quando il mandatario può compiere qualunque atto rientri nell’ordinaria amministrazione.
E’ un contratto intuitus personae, vale a dire è un contratto basato sulla fiducia: sono essenziali le caratteristiche personali del mandatario, le sue capacità e la sua affidabilità.
OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO
- eseguire la prestazione con la diligenza media (del buon padre di famiglia), eseguendo gli atti oggetto del contratto e quelli che sono necessari per il Ioro compimento;
- rendere conto del proprio operato al mandante;
- se è senza rappresentanza, deve trasferire al mandante i diritti acquisiti in esecuzione del mandato.
Se il mandatario non trasferisce i diritti al mandante, questo può:
- se si tratta di beni immobili o mobili registrati, rivolgersi al giudice e ottenere una sentenza che tenga luogo del trasferimento che avrebbe dovuto essere realizzato dal mandatario;
- se si tratta di beni mobili, rivendicarli direttamente come se fossero già di sua proprietà;
- se si tratta di diritti di credito, esercitarli direttamente nei confronti del terzo obbligato.
In ogni caso, il terzo non ha alcun rapporto con il mandante, per cui non può ad es.
chiedergli il pagamento della prestazione oggetto del contratto concluso con il mandatario.
Se il mandatario senza rappresentanza eccede i limiti del mandato ricevuto l’atto resta a carico
del mandatario.
OBBLIGAZIONI DEL MANDANTE
- pagare il compenso pattuito al mandatario;
- fornire al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato
- pagare le spese sostenute dal mandatario e risarcirgli gli eventuali danni subiti nell’esecuzione del mandato.
ESTINZIONE DEL MANDATO
- scadenza del termine o compimento dell’atto previsto;
- morte o sopravvenuta incapacità di agire di una delle parti;
- rinuncia da parte del mandatario;
- revoca da parte del mandante.
Rinuncia del mandatario: se non avviene per giusta causa obbliga il mandatario a risarcire i danni causati al mandante, salvo che il mandato fosse a tempo indeterminato e sia stato dato un congruo preavviso;
Revoca del mandante: se il mandato è oneroso, salvo che non vi sia una giusta causa, il mandante deve risarcire i danni causati al mandante, salvo che il mandato fosse a tempo indeterminato e sia stato dato un congruo preavviso.