MUTUO

 

Il mutuo è disciplinato dall’art. 1813 del codice civile, ed è il contratto con il quale una parte (mutuante) consegna all’altra (mutuataria) una determinata quantità di denaro o altre cose fungibili e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.

E’ un contratto REALE e CON EFFETTI REALI.

Questo significa che si perfeziona alla consegna delle cose oggetto del mutuo, e che ha come effetto il passaggio di proprietà dal mutuante al mutuatario.

Il mutuo è normalmente un contratto oneroso: solo la volontà delle parti può eventualmente prevedere la gratuità.

Il mutuatario, divenuto proprietario delle cose che ha ricevuto (poiché, come si diceva, è un contratto AD EFFETTI REALI), ne può liberamente disporre per la durata convenuta, e le deve restituire nel termine pattuito, oltre a dover pagare gli interessi, cioè il corrispettivo per l’utilizzo del denaro.

Gli interessi dovuti sono quelli stabiliti convenzionalmente dalle parti o dalla legge: quelli stabiliti dalle parti non possono comunque superare determinati limiti stabiliti dalla legge, al di là dei quali sono ritenuti “usurari”, e quindi vietati.

Non ci sono obbligazioni a carico del mutuante, considerando che la consegna è il momento di perfezionamento del contratto e non l’adempimento di un’obbligazione.