TRANSAZIONE

 

La transazione è il contratto, disciplinato dall’art. 1965 e ss., con il quale le parti pongono fine ad una lite già cominciata o che potrebbe sorgere tra loro facendosi reciproche concessioni.

Possono essere oggetto di transazione solo i diritti disponibili, cioè tutti tranne: quelli della personalità, quelli relativi ai diritti familiari, quelli stabiliti da norme inderogabili.

Deve essere redatta in forma scritta a pena di nullità se ha ad oggetto diritti su beni immobili, solo ai fini della prova negli altri casi.


Dato che la finalità della transazione è chiudere una controversia giudiziaria prescindendo dal torto e dalla ragione di ognuna delle parti dal punto di vista giuridico, non può essere poi impugnata per motivi di diritto.

Spesso infatti le liti si basano sulla dubbia o erronea interpretazione delle norme di diritto, e sarebbe assurdo rimettere poi in discussione l’accordo trovato tornando sugli stessi problemi di diritto.

Quindi, una volta conclusa la transazione, le parti hanno in sostanza rinunciato a far valere i propri diritti dinanzi all’Autorità Giudiziaria. Questo è infatti il motivo per cui è ammessa solo quando sono in gioco diritti disponibili.