3.1 IL FUNZIONAMENTO DEL PARLAMENTO
IL FUNZIONAMENTO DEL PARLAMENTO
Le sedute del Parlamento sono di regola pubbliche, è ammessa la presenza di pubblico sulle tribune, e solitamente vengono registrate da TV, radio o altri mezzi, che potranno poi trasmetterle, ad esempio su Internet. Le due Camere si riuniscono e lavorano separatamente, salvo occasioni particolari (che vedremo più avanti, v. qui) e seguono un preciso ordine del giorno, stabilito in precedenza dal Presidente di quella Camera e dai capigruppo dei partiti politici in essa presenti.
All’interno di ciascuna Camera sono presenti diversi uffici e strutture che assolvono compiti di organizzazione dei lavori della Camera stessa: l’Ufficio di Presidenza, i gruppi parlamentari e le commissioni parlamentari. L’Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Camera o del Senato e dal suo staff (vicepresidenti, segretari, questori), e si occupa della gestione quotidiana delle sedute.
I gruppi parlamentari sono composti da almeno 10 senatori e 20 deputati appartenenti al medesimo schieramento politico: in pratica corrispondono ai partiti presenti in Parlamento, per cui ci sarà il gruppo del PD, il gruppo di Forza Italia, il gruppo del M5S, e così via. I parlamentari possono anche decidere di non aderire a nessun gruppo, e in tal caso confluiscono automaticamente in un gruppo detto “misto”. I gruppi hanno un ruolo importante nella decisione dell’ordine del giorno delle sedute e del calendario, cioè in pratica decidono quali proposte di legge devono essere messe in discussione.
Le commissioni parlamentari sono composte da un numero variabile di parlamentari, e devono rispecchiare al loro interno in modo proporzionale gli schieramenti politici presenti in Parlamento. Si occupano di determinate materie, ad es. Commissione giustizia, Commissione cultura, Commissione Bilancio. Il loro ruolo è fondamentale nell’iter di approvazione di una legge. Infatti, tranne che per alcune materie espressamente indicate dalla Costituzione, le leggi non vengono neppure discusse dall’intera aula del Parlamento, ma dalla sola Commissione competente per materia.