AFFIDO CONDIVISO
Il 16 marzo 2006 è entrata in vigore la L. 54/2006 che dispone l’affidamento condiviso dei figli in caso di separazione dei genitori.
La L. 54/2006 dispone che in caso di separazione tra i coniugi, di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché in caso di separazione di genitori non coniugati, il giudice debba valutare prioritariamente l’affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, decidendo per l’affido ad un solo genitore esclusivamente nel caso in cui l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.
In caso di affido condiviso la potestà genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, e le decisioni di maggior interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo ci si rivolgerà al giudice.