AFFIDO CONDIVISO

 

Bisogna sottolineare come anche con la normativa precedente fosse possibile che il giudice disponesse l’affido congiunto anziché esclusivo, ma quest’ultimo rimaneva senz’altro la soluzione prevalente, anche perché la soluzione dell’affido condiviso sembrava essere praticabile solo nei casi in cui i genitori andavano pienamente d’accordo. Con l’introduzione della nuova normativa viceversa l’affido condiviso sarà disposto anche in casi in cui tale accordo non c’è, con conseguenti problematiche da affrontare quotidianamente, a meno che la nuova situazione in cui si troveranno volenti o nolenti coinvolti, non convinca i genitori a trovare comunque gli accordi necessari per le esigenze della prole.

Un ulteriore aspetto interessante della L. 54/2006 è l’affermazione del diritto del figlio minore, in caso di separazione dei genitori, di mantenere rapporti con entrambi e con i rispettivi ascendenti (vale a dire i nonni) e parenti: cambia quindi la prospettiva, il diritto “di visita” non è solo dei genitori, ma anche del figlio, e i genitori devono quindi adempiervi, non potendo limitarsi alla corresponsione dell’assegno mensile.