CAPARRA CONFIRMATORIA
La caparra confirmatoria è disciplinata dall’art. 1385, Codice Civile, che ci dice innanzi tutto che essa consiste in una somma di danaro (oppure in una quantità di altre cose fungibili), data da una parte all’ altra al momento della conclusione del contratto. L’articolo indica poi gli effetti che conseguono alla consegna di una caparra confirmatoria, e le vicende della medesima.
Poiché la consegna di una somma di denaro al momento di conclusione del contratto, da parte di uno dei contraenti all’ altro, può effettuarsi a vario titolo, la caparra confirmatoria non va confusa con altre ipotesi. Potrebbe infatti trattarsi di un acconto, vale a dire un preventivo, parziale adempimento, o di una caparra penitenziale, oltre che, naturalmente, di una caparra confirmatoria.
Quanto alla funzione della caparra confirmatoria, si può dire essa miri a confermare la serietà dell’impegno del contraente, e sia altresì un mezzo di tutela preventiva del credito, dato che, qualora chi l’ha consegnata si rendesse inadempiente, l’altro contraente potrebbe trattenerla a titolo di risarcimento del danno.
Va quindi senz’altro distinta la caparra dall’acconto. Qualora le parti non abbiano specificato se la consegna della somma è avvenuta a titolo di acconto sul prezzo, ovvero a titolo di caparra, la medesima deve ritenersi effettuata a titolo di acconto, il che non consente alla parte che l’ha ricevuta di trattenerla come risarcimento del danno.
Si può affermare che la caparra confirmatoria consista in un vero e proprio contratto, sia pure collegato ad un contratto principale. Essa, come detto, si perfeziona con la consegna da una parte all’altra -generalmente le parti sono le stesse del c.d. contratto principale- di una somma di denaro, o di una determinata quantità di altre cose fungibili.
Il collegamento con un diverso negozio principale, che ne costituisce il necessario presupposto, fa sì che alla caparra confirmatoria si comunichi l’ invalidità o l’ inefficacia del contratto principale; la sorte di quest’ ultimo, invece, è indipendente dalle vicende relative alla caparra.
Per quanto riguarda le conseguenze della caparra, va considerato, anzitutto, il caso di adempimento del contratto da parte di chi ha dato la caparra. In questa ipotesi sorge l’obbligo per la controparte di restituzione di essa, salvo che si sia concordato di computare la caparra data nella prestazione dovuta. Al riguardo, non sussiste alcun dubbio, e si rileva che, in tal caso, la caparra fungerà meramente da anticipo.
In caso di inadempimento del contratto, invece, bisogna distinguere se esso dipenda da chi ha dato la caparra, ovvero da chi l’ha ricevuta. Nel primo caso, la controparte può recedere dal contratto ritenendo la caparra; nell’altro, è stabilito dal secondo comma dell’art. 1385 che la parte che ha dato la caparra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra, sanzionandosi così l’inadempimento della parte che ha ricevuto quest’ultima.
L’ ultimo cpv. dell’art. 1385 riconosce alla parte non inadempiente, in alternativa ai rimedi prima indicati, la possibilità di avvalersi dei comuni mezzi di tutela in tema di inadempimento: esecuzione o risoluzione del contratto, restando pieno il diritto al risarcimento del danno secondo le norme generali.