CITTÀ METROPOLITANA
Nel 2012 il Governo Monti (preso atto di quello che noi abbiamo più sopra definito “secondo fattore di criticità”), decide di istituirla senza affidare al riguardo compiti agli enti locali, pur prevedendone il coinvolgimento e la partecipazione nel processo di realizzazione. Purtroppo, lo strumento utilizzato, vale a dire il decreto legge, non è lo strumento adatto, e difatti gli artt. 17 e 18 del D.L. 95/2012 vengono dichiarati incostituzionali dalla Corte il 3/7/2013, con la motivazione che appunto tale atto normativo, previsto dalla Costituzione per i casi di necessità ed urgenza, non può essere utilizzato per realizzare una riforma organica e di sistema come quella cui dà luogo l’introduzione della Città Metropolitana.
Subito dopo la pronuncia della Corte Costituzionale, il Governo Letta vara dunque un disegno di legge per l’introduzione della Città Metropolitana, nel quale è inoltre prevista la soppressione delle Province nei territori riguardati dal nuovo ente. Gli organi previsti per la Città Metropolitana sono il Consiglio Metropolitano (con un numero di consiglieri di 16, 12 o 10 a seconda della popolazione) e il Sindaco Metropolitano. Non vi è dunque previsione della Giunta, anche se è possibile scegliere tra tre diversi modelli di governance che ogni Città Metropolitana potrà darsi.
Le funzioni che spetteranno al nuovo ente sono in sostanza quelle precedentemente assegnate alle Province, oltre a quelle funzionali alla gestione della complessità metropolitana, come pianificazione territoriale generale, reti infrastrutturali, coordinamento dei servizi pubblici.