CIVIL LAW E COMMON LAW: SISTEMI GIURIDICI A CONFRONTO
Il civil law è il sistema giuridico alla base della maggior parte degli ordinamenti nel mondo: è diffuso in Europa, ma anche in Giappone, Cina e America del Sud.
Il common law è applicato nei paesi anglosassoni, in particolare USA, Gran Bretagna e Australia.
La principale differenza consiste nel fatto che il civil law si è sviluppato a partire dal diritto romano, nel quale l’ordinamento giuridico è costituito da principi generali che costituiscono la base del sistema (da essi discende poi la soluzione dei casi concreti da parte del giudice), mentre il common law si sviluppa sulla base delle consuetudini, a loro volta fondate sulla decisione del singolo caso. Le consuetudini erano naturalmente preesistenti alle norme scritte, che pure esistono anche nel common law, ma in esso presentano natura diversa da quella che hanno nel civil law, andando in un certo senso a costituire una sorta di “trascrizione” di quello che è il “vero” diritto, cioè quello scaturente dalle decisioni dei giudici.
Un’altra differenza tra i due sistemi è la presenza della codificazione delle norme nella civil law, che manca generalmente nei sistemi di common law (si pensi alla Gran Bretagna che non ha neppure una Costituzione scritta). Tuttavia, si tratta di una differenza più formale che sostanziale, dal momento che esistono anche ordinamenti di civil law senza codificazione, e molte raccolte di norme anche in ordinamenti di common law, sia pure con la differenza di ruolo riconosciuto alle norme scritte di cui si diceva sopra.
L’impostazione del common law, in base alla quale, come detto, acquista particolare importanza il diritto di creazione giudiziale, porta con sé il principio del “precedente” giurisprudenziale, che deve essere seguito anche dai giudici successivi che si trovino di fronte un caso identico. Possono infatti applicare una regola diversa solo se il loro caso presenta fatti diversi da quelli precedentemente esaminati da altri giudici.
Nei sistemi di civil law, al contrario, il giudice deve sempre applicare la legge, e cercare in essa, e non nelle precedenti sentenze, la soluzione adatta al caso.
Infine, quello che differenzia profondamente i due sistemi sono elementi di tipo “ideologico”, e metodologico, di impostazione degli istituti giuridici nei due sistemi, che a volte rende difficoltoso il dialogo tra soggetti appartenenti all’uno e all’altro.