CLASS ACTION
L’azione collettiva è stata infatti introdotta nel nostro ordinamento dall’art. 49 della legge 23 luglio 2009 n. 99 che ha inserito nel c.d. “codice del consumo” (d.l.vo 6 settembre 2005, n. 206) l’art. 140bis, che disciplina l’azione di classe per l’accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.
La class action può essere proposta con atto di citazione al Tribunale competente dal singolo cittadino, da un comitato o da un’associazione, purchè si tratti di “consumatori”, cioè persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Sono dunque esclusi dalla normativa i diritti delle persone giuridiche e dei professionisti.