ESPROPRIAZIONE

 

Con il termine “espropriazione” si possono intendere due tipi di procedure, quella “per pubblica utilità” e quella privata.

L’espropriazione per pubblica utilità è un provvedimento della Pubblica Amministrazione attraverso il quale un soggetto, previa corresponsione di una giusta indennità, può essere privato, in tutto o in parte, di uno o più beni immobili di sua proprietà per una causa di pubblico interesse stabilita dalla legge.

E’ disciplinata dall’art. 43, 3° comma della Costituzione, e da una serie di leggi speciali, che stabiliscono le esatte modalità della procedura.

L’espropriazione fatta da privati è il procedimento attraverso il quale un creditore, munito di apposito titolo esecutivo da cui risulti il suo diritto, preleva i beni del suo debitore per farli mettere all’asta e soddisfarsi sul ricavato dalla vendita. E’ disciplinata nel codice di procedura civile.