GERARCHIA DELLE FONTI

 
LA GERARCHIA DELLE FONTI
L’ordinamento giuridico è costituito da un insieme di fonti di produzione delle norme, che sono di vario tipo: Costituzione, legge, atti del Governo aventi forza di legge, atti del Governo non aventi forza di legge (regolamenti, che si presentano formalmente come decreti).
Accanto a queste fonti emanate dagli organi dello Stato a ciò competenti ve ne sono altre che provengono da ordinamenti giuridici non appartenenti allo Stato italiano, ma che vengono recepite all’interno dell’ordinamento giuridico italiano in virtù della stipulazione da parte dell’Italia di Trattati internazionali, e queste fonti sono ad esempio quelle comunitarie, ma potrebbero essere anche internazionali, a seguito di accordi conclusi dall’Italia con paesi extra-UE. Queste ultime non entrano direttamente e immediatamente a far parte dell’ordinamento giuridico italiano, ma devono essere recepite al suo interno attraverso le nostre fonti di produzione, vale a dire leggi o decreti.
Tutte queste fonti sono strutturate secondo un ordine gerarchico, in modo tale da non presentare contraddizioni tra di loro, ma da costituire un sistema coordinato e sistematico. Infatti le norme poste da fonti di rango inferiore in contrasto con norme poste da fonti di rango superiore, sono invalide, e soggette ad annullamento da parte della Corte Costituzionale o disapplicazione da parte del giudice in alcuni casi, mentre possono abrogare o modificare le norme delle fonti allo stesso livello gerarchico o inferiori. Di conseguenza, esemplificando, una legge ordinaria non potrà modificare le norme della Costituzione, mentre potrà modificare quelle di un regolamento ministeriale.

 


 

La struttura della gerarchia delle fonti nel nostro ordinamento è la seguente:
  1. fonti di rango costituzionale:
  • Costituzione
  • leggi costituzionali (di modifica o integrazione del testo costituzionale)
  1. fonti comunitarie: regolamenti e direttive dell’Unione Europea
  2. fonti di rango primario:
  • leggi ordinarie dello Stato (emanate dal Parlamento)
  • leggi delle Regioni, che però hanno una competenza limitata in ordine alle materie su cui possono legiferare (art. 117 Cost.), oltre che naturalmente dal punto di vista territoriale
  • referendum abrogativo
  • decreti legge (emanato dal Governo)
  • decreti legislativi (emanato dal Governo)
  • statuti delle regioni
  1. fonti di rango secondario:
  • regolamenti governativi e ministeriali
  • statuti degli enti locali
  • ordinanze
  • usi e consuetudini (unica fonte non scritta del nostro ordinamento).