REFERENDUM IN ITALIA
1. REFERENDUM ISTITUZIONALE:
Il 2 giugno 1946 si tenne il referendum per scegliere tra Monarchia o Repubblica. Gli italiani scelsero, come è noto, la Repubblica, e in tale occasione votarono anche le donne, per la prima volta in una votazione nazionale.
Precisamente, andò alla Repubblica il 54,27 % dei voti, e alla Monarchia il 45,73, con un’Italia che si presentò sostanzialmente divisa in due: il Nord votò con prevalenza per la Repubblica, il Sud per la Monarchia.
2. REFERENDUM ABROGATIVO:
Il referendum abrogativo è uno strumento di democrazia diretta, attraverso il quale il popolo decide con il proprio voto se abrogare o mantenere una legge in vigore. La proposta di referendum può provenire da cinquecentomila elettori o da cinque Consigli regionali. Sulle richieste si effettuano due successivi controlli: il primo è operato dalla Corte di Cassazione ed ha essenzialmente lo scopo di verificare la conformità della richiesta abrogativa alle norme vigenti (ad esempio, se la raccolta delle sottoscrizioni popolari, o l’approvazione delle deliberazioni regionali, è avvenuta in modo legittimo, o se il loro numero è sufficiente). Successivamente viene accertato dalla Corte costituzionale che sussistano i requisiti di ammissibilità previsti dalla Costituzione.
Affinchè il referendum sia valido è necessario che raggiunga il “quorum” di partecipanti al voto, cioè è necessario che si rechi a votare almeno la metà più uno degli aventi diritto.
Referendum “storici”:
1974: DIVORZIO
1981: ABORTO
1987: NUCLEARE
1993: FINANZIAMENTO PUBBLICO DEI PARTITI
Referendum più recenti:
2011: PRIVATIZZAZIONE ACQUA POTABILE
2005: FECONDAZIONE ASSISTITA
2016: TRIVELLAZIONI IN MAR ADRIATICO
3. REFERENDUM COSTITUZIONALE (o CONFERMATIVO):
Si tratta di una votazione popolare che si inserisce all’interno della procedura di approvazione di una legge costituzionale, con il quale il popolo decide se tale legge deve essere approvata o meno. Per questo tipo di referendum non è previsto il quorum.
E’ stato utilizzato per la prima volta il 7 ottobre 2001, per l’approvazione della riforma del Titolo V.
4. REFERENDUM CONSULTIVO:
In questa tipologia di referendum i governanti non sono vincolati al parere espresso dai cittadini: dipende da quale valore attribuiscono alla consultazione popolare. È stato utilizzato a livello nazionale una sola volta, nel 1989 per chiedere un parere riguardo il rafforzamento politico delle istituzioni europee.
Questo tipo di referendum è usato spesso a livello locale: i referendum provinciali e comunali sono sottoposti però alle normative, più o meno restrittive, stabilite dalle singole Amministrazioni nei propri Statuti e nei Regolamenti.