NORMA IMPERATIVA O INDEROGABILE

 

Sono dette “norme imperative” o “inderogabili” quelle norme di legge che contengono precetti che non possono essere derogati dai privati, ma solo obbediti, con conseguenti sanzioni in caso di mancato rispetto degli stessi.

Tali norme si riconoscono in quanto in genere contengono espressioni inequivocabili, come “è nullo ogni patto contrario…”.

Ad es. l’art. 1229 del codice civile prevede che: “E’ nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave”.

Queste norme vanno distinte da quelle “dispositive” o “derogabili” e da quelle “suppletive”.