POTERE DELLO STATO

 

Secondo la definizione data dalla Corte Costituzionale, può definirsi potere dello Stato ogni organo i cui atti o comportamenti siano idonei a configurarsi come espressione ultima ed immodificabile dei poteri rispettivi: nel senso che nessun altro organo, all’interno di ciascun potere, sia abilitato ad intervenire d’ufficio o dietro sollecitazione del potere controinteressato rimuovendo o provocando la rimozione dell’atto o del comportamento che si configurano lesivi.

Conseguentemente possono essere qualificati come “poteri dello Stato” nell’ordinamento costituzionale italiano:

  • il Presidente della Repubblica;
  • la Corte Costituzionale;
  • le Camere singolarmente e il Parlamento in seduta comune;
  • il Consiglio dei Ministri, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro della Giustizia;
  • il CSM;
  • i singoli giudici;
  • il comitato promotore del referendum.