PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’

 

Il principio di sussidiarietà è stato introdotto per la prima volta in ambito comunitario con il Trattato di Maastricht del 1992, e poi inserito nella Costituzione italiana, all’art. 118, con la legge costituzionale n. 3 del 2001.

Tale principio afferma che i compiti di gestione amministrativa devono essere affidati alla struttura più vicina alla cittadinanza (e dunque all’ente locale, in particolare al Comune), lasciando alle strutture sovraordinate (Province, Regioni, Stato, Comunità Europee) solo quelle funzioni che, per loro natura, non possono essere svolte localmente, o che è comunque più opportuno gestire ad un livello sovraordinato per meglio coordinarle tra loro.


A fianco di questo concetto di sussidiarietà, che viene definito “verticale”, ne è stato poi sviluppato uno ulteriore, che viene definito “orizzontale”, in base al quale lo Stato e gli enti territoriali sono invitati a favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale (art. 118, 4° c. Cost.).