LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

 
LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
Negli ultimi due anni è stata realizzata una importante riforma del terzo settore, che non è ancora del tutto operativa, ma si avvia ad entrare in vigore definitivamente non appena saranno varati anche i decreti attuativi che la riguardano. L’obiettivo è riordinare questo ambito, divenuto sempre più importante negli ultimi anni, ma che forse si presentava un po’ caotico dal punto di vista legislativo, a causa della sovrapposizione nel tempo di diverse normative.
La riforma ha avuto inizio con la L. 106/2016, “Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”. Nel luglio del 2017 è stato poi emanato il decreto legislativo di attuazione di tale delega, il D. Lgs. n. 117/2017, e, come si diceva, si attendono a breve i decreti attuativi che renderanno pienamente efficace la normativa.
I punti fondamentali della riforma sono i seguenti:
1) Introduzione della figura dell’ETS, Ente del Terzo Settore, che ricomprenderà al proprio interno:
  • organizzazioni di volontariato,
  • associazioni di promozione sociale,
  • imprese sociali,
  • cooperative sociali,
  • associazioni, riconosciute e non riconosciute,
  • reti di associazioni,
  • fondazioni,
  • qualsiasi altro ente privato diverso dalle società senza scopo di lucro e con finalità solidaristica.
2) Per ottenere la qualifica di ETS l’ente dovrà iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Si tratta di un registro pubblico, accessibile a tutti in via telematica, che sarà gestito a livello locale dalle singole regioni. Per gli ETS sarà obbligatoria l’iscrizione al registro per ottenere i benefici fiscali previsti dalla normativa. Sarà particolarmente utile anche agli utenti, che dal registro verranno a conoscenza delle caratteristiche dei singoli enti, come forma giuridica (se organizzazione di volontariato, impresa sociale, fondazione, ecc…), partita iva, generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali e dei rappresentanti legali.
Con l’iscrizione nel registro gli ETS acquisteranno automaticamente anche la personalità giuridica, e di conseguenza l’autonomia patrimoniale perfetta, vale a dire una netta separazione tra il patrimonio dell’ente e i singoli patrimoni delle persone che ne fanno parte: dei propri debiti risponderà solo l’ente e non gli amministratori dello stesso.
3) La L. 106/2016 abroga la legge sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale, ed elimina le ONLUS. Il legislatore ha infatti stabilito che se un ente vuole accedere alle agevolazioni fiscali e alle facilitazioni riservate dallo stato al terzo settore deve acquisire la qualifica di ETS, e iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
4) Gli ETS devono esercitare in via esclusiva o principale una delle ATTIVITA’ ELENCATE dal decreto, che sono quelle tipiche del settore “no profit”: servizi sociali, sanità, cultura, ambiente, promozione della pace e dei diritti umani, commercio equo e solidale, sport, ecc…
5) Il Codice del Terzo Settore (D. Lgs 117/2017) qualifica il VOLONTARIO, disciplina la sua attività e gli eventuali rimborsi spese. E’ definito dalla legge come “la persona che, per sua libera scelta svolge attività in favore del bene comune e della comunità per il tramite di un ETS, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per scopo di solidarietà.” Il volontario non può dunque ricevere remunerazione, neppure in modo indiretto, dall’ente presso il quale svolge la sua attività di volontariato.
6) Gli ETS possono svolgere attività di raccolta fondi, che viene incentivata anche attraverso agevolazioni fiscali per i privati che fanno erogazioni liberali (cioè donazioni) ad uno di questi enti.
7) Un’altra importante novità introdotta dalla normativa di riforma del Terzo Settore è l’introduzione del SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE, in virtù della quale potrà prestare servizio civile qualunque cittadino italiano, comunitario o extracomunitario regolarmente soggiornante sul territorio italiano che abbia un’età tra i 18 e i 28 anni. Il servizio civile consiste nel prestare la propria attività per la difesa non armata e non violenta della Patria, l’educazione, la pace tra i popoli e la promozione dei valori fondativi della Repubblica. La durata del servizio civile, l’impegno orario e il compenso devono ancora essere definiti dai decreti attuativi della riforma.