FATTO GIURIDICO

 

Il fatto giuridico, da distinguersi dall’atto giuridico e dal negozio giuridico, è un evento caratterizzato dalla mera “fenomenicità”, vale a dire nel quale per il diritto è indifferente che vi sia stato o meno un contributo umano al suo verificarsi.

All’interno della categoria si può distinguere tra:


1)      fatti nei quali non c’è l’azione umana (e non deve esserci perché altrimenti si rientrerebbe in altra fattispecie) e indifferente è la volontà (es. art. 942 c.c.: terreni abbandonati dalle acque correnti);

2)      fatti nei quali sia l’azione umana sia la volontà sono indifferenti (es. art. 934 c.c.: accessione);

3)      fatti nei quali vi è un’azione umana, ma è necessaria o irrilevante l’involontarietà (es. art. 932 c.c.: scoperta del tesoro).