3.1 TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI
Le tipologie di prestazioni che formano oggetto delle obbligazioni possono essere diverse, a seconda del loro contenuto, cioè a seconda del comportamento che il debitore deve tenere per soddisfare l’interesse del creditore.
In base a tale criterio le prestazioni si possono suddividere in:
- Prestazioni di FARE (art. 1217 cod. civ.);
- Prestazioni di DARE, con il sottotipo delle prestazioni di CONSEGNARE (ad es. art. 1476 cod. civ.);
- Prestazioni di NON FARE (ad es. art. 2125 cod. civ.);
- Prestazioni di GARANTIRE (ad es. art. 1956 cod. civ.).
Se andiamo invece ad esaminare le prestazioni dal punto di vista del risultato che deve essere ottenuto dal creditore possiamo distinguerle in due tipologie: quelle “di risultato” e quelle “di mezzo”. Le obbligazioni di risultato devono consentire al creditore il raggiungimento dell’obiettivo prefissato nel’obbligazione stessa, mentre quelle di mezzo per loro natura si esauriscono nell’esecuzione di quanto pattuito, senza però che necessariamente il creditore ottenga il risultato voluto (ad es.: se un avvocato esegue correttamente il suo dovere di difesa, ma il suo cliente viene ugualmente condannato non può ritenersi che l’avvocato sia stato inadempiente, perché l’assoluzione prescinde dall’esecuzione corretta della sua prestazione, non dipendendo esclusivamente da essa).