3.5 L’INADEMPIMENTO DELL’OBBLIGAZIONE

 

L’inadempimento, inteso come non esecuzione del rapporto obbligatorio da parte del debitore, presuppone un comportamento di quest’ultimo non corrispondente al contenuto della sua posizione di obbligo. Tuttavia, perché si abbia inadempimento rilevante ai fini dell’art. 1218 del cod. civ., occorre che la mancata o inesatta esecuzione della prestazione che forma oggetto della pretesa del creditore siano dipese da una causa imputabile al debitore: da un comportamento, cioè, doloso o colposo di costui. In questo senso si dice che la responsabilità contrattuale è una responsabilità soggettiva.


L’art. 1218 del cod. civ. afferma che “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. Si tenga presente che il “ritardo” non è qualcosa di diverso dall’inadempimento, ma solo una tipologia di esso, che ricorre quando il debitore esegue la prestazione fuori dai termini temporali convenuti: ciò integra comunque un inadempimento, dando luogo ad una inesattezza della prestazione.

Nella maggior parte dei casi non è possibile dire a priori se il debitore inadempiente finirà o meno per eseguire la prestazione (sia pure in ritardo). Per questo motivo la mancata effettuazione dell’obbligazione alla scadenza provoca immediatamente una situazione di inadempienza. Tale ritardo viene chiamato “mora”, e provoca alcune importanti conseguenze giuridiche, tra cui l’obbligo della corresponsione degli interessi moratori (art. 1224) e la cd. perpetuatio obligationis, che impedisce al debitore di liberarsi dalla prestazione, nonostante essa sia divenuta impossibile per causa a lui non imputabile (art. 1221).


Naturalmente, in quest’ultimo caso, non sarà più tenuto ad eseguire la prestazione originaria, ormai divenuta impossibile, ma sarà obbligato nei confronti del creditore per il risarcimento del danno. L’unica prova che potrebbe dare per liberarsi da tale obbligo è di dimostrare che la cosa sarebbe ugualmente perita anche presso il creditore, cioè sarebbe ugualmente perita anche se egli avesse adempiuto regolarmente (art. 1221).