CONTRATTO PRELIMINARE
Il contratto preliminare è un contratto con cui le parti si impegnano a stipulare tra loro un contratto successivo, detto definitivo. È un tipo di contratto molto diffuso, soprattutto in materia di trasferimenti immobiliari e in particolare di compravendita di alloggi “sulla carta”, cioè non ancora costruiti o in fase di costruzione.
In caso di inadempimento all’obbligo contenuto nel contratto preliminare, si può ottenere, oltre al risarcimento del danno, una sentenza di condanna che produca gli effetti del contratto definitivo che avrebbe dovuto essere concluso, sostituendosi ad esso.
Per quanto riguarda la FORMA, l’art. 1351 del codice stabilisce che essa debba essere la stessa del contratto definitivo.
La funzione del contratto preliminare è molto rilevante, poiché consente alle parti di controllare i presupposti di validità e regolarità del futuro negozio, nonché di valutare circostanze eventualmente sopravvenute e contrarie al programmato assetto di interessi. Qualora infatti, nel tempo che intercorre tra preliminare e definitivo, emergessero motivi di invalidità o irregolarità del futuro contratto o elementi che rendono impossibile l’adempimento delle prestazioni in esso previste (es. distruzione del bene), le parti del contratto preliminare saranno autorizzate a negare il consenso alla stipulazione del definitivo. In tal modo, esse potranno evitare di subire ulteriori pregiudizi e di ricorrere ad altri lunghi e costosi rimedi legali.