CONSUETUDINE

 

Per consuetudine si intende la ripetizione generalizzata e costante di un certo comportamento, con la convinzione, da parte di chi lo pone in essere, che si tratti di un comportamento giuridicamente doveroso. Si può chiamare anche “uso“, ed è l’unica fonte non scritta dell’ordinamento italiano. Le Camere di Commercio ne fanno una raccolta a livello provinciale all’incirca ogni 10 anni.

Si suole affermare che la consuetudine si compone di un elemento oggettivo e un elemento soggettivo:

  • l’elemento oggettivo consiste nella ripetizione del comportamento con generalità, uniformità, costanza, frequenza, pubblicità;
  • l’elemento soggettivo consiste nella convinzione in chi realizza il comportamento che esso corrisponda ad una regola di diritto, e dunque sia doveroso.

Si parla di consuetudine “secundum legem” quando essa va ad integrare la disciplina legale di una determinata fattispecie. Si parla di consuetudine “praeter legem” quando essa va a disciplinare casi non disciplinati dalle norme scritte.

In un ordinamento come quello italiano, nel quale le norme scritte tendono a coprire ogni area giuridicamente disciplinabile, non molto spazio residua all’applicazione delle norme consuetudinarie.

Per quanto riguarda l’utilizzabilità in giudizio della consuetudine, è da notare che, contrariamente alle altre fonti del diritto che devono essere conosciute dal giudice in base al principio “iura novit curia”, della consuetudine deve essere fornita prova da parte di chi ne invoca l’applicazione.

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