NORMA DISPOSITIVA O DEROGABILE
Sono dette “norme dispositive” o “derogabili” quelle norme di legge che non contengono precetti imperativi, ma che possono essere liberamente derogate dai privati, in base alle loro esigenze.
In pratica, il legislatore suggerisce quella che, a suo giudizio, in base all’esperienza giuridica del passato, sarebbe la migliore regolamentazione di un dato rapporto giuridico, ma non vieta ai singoli soggetti di regolarlo diversamente se, di comune accordo, ritengono che sia più opportuno per loro.
Ad es. l’art. 1182, 2° c. del cod. civ. stabilisce che “L’obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l’obbligazione è sorta”, ma nulla impedisce ai contraenti di accordarsi per un luogo diverso di consegna.
Queste norme vanno distinte da quelle “imperative” o “inderogabili” e da quelle “suppletive”.