LE FONTI DELLA LEGISLAZIONE SOCIALE

 
LE FONTI DELLA LEGISLAZIONE SOCIALE

L’ordinamento giuridico è costituito da un insieme di fonti di produzione delle norme, che sono di vario tipo: Costituzione, legge, atti del Governo aventi forza di legge, atti del Governo non aventi forza di legge, ecc.

Accanto a queste fonti emanate dagli organi dello Stato a ciò competenti ve ne sono altre che provengono da ordinamenti giuridici non appartenenti allo Stato italiano, ma a cui l’Italia si uniforma, come i Trattati internazionali e le fonti dell’Unione Europea.


L’insieme di queste norme forma la “gerarchia delle fonti” dell’ordinamento giuridico.


 

LE FONTI COSTITUZIONALI

Noi dobbiamo ora collocare in questa gerarchia le principali fonti nel settore che ci interessa, vale a dire la legislazione sociale, così da aver un quadro generale della normativa fondamentale in tale ambito. Cominciamo dalla Costituzione:

  • art. 18, che tutela la libertà di associazione dei cittadini, senza necessità di autorizzazione. Gli unici limiti sono che l’associazione non persegua fini vietati ai singoli dalla legge penale, non sia un’associazione segreta né di tipo militare. Questa norma è alla base della creazione degli enti del terzo settore.
  • art. 35, che tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, e ci interessa in particolare il 2° comma, che precisa che la Repubblica cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori, perché uno dei settori di attività che costituiscono l’elemento fondamentale di caratterizzazione degli enti del terzo settore è appunto quello della formazione professionale;
  • art. 38, che prevede l’obbligo per lo Stato di dare la necessaria assistenza sociale ai cittadini inabili al lavoro sprovvisti dei mezzi necessari, e stabilisce inoltre che gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale, precisando che a ciò provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. A questa norma si ricollegano altri possibili ambiti di attività degli enti del terzo settore, vale a dire “Assistenza sociale e socio-sanitaria” e “Assistenza sanitaria”. La stessa norma prevede il diritto all’assistenza previdenziale, e a ciò si ricollega in particolare l’attività sociale.
  • art. 45, con cui si riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. Dal riconoscimento di questa funzione sociale delle cooperative fatta dalla Costituzione discende tutta la legislazione che prevede una serie di agevolazioni tributarie, attività riservate, incentivi di varia natura per questo tipo di società.
LE FONTI EUROPEE

Scendendo al livello successivo della gerarchia delle fonti, vale a dire la normativa europea,  facciamo una parentesi per parlare rapidamente dei Fondi strutturali europei, che non sono fonti della legislazione sociale in senso stretto, ma ci interessano comunque molto perché prevedono una serie di aiuti e finanziamenti cui possono accedere anche le imprese del sociale.

I Fondi Strutturali sono stati creati con l’obiettivo di ridurre il divario del livello di sviluppo tra le varie Regioni europee e conseguentemente promuovere la coesione economica e sociale all’interno della UE. In pratica consistono in strumenti finanziari destinati a cofinanziare* negli Stati membri interventi a carattere regionale conformemente ai documenti di programmazione negoziati tra Stati membri e Commissione europea. *Cofinanziare significa che una parte delle risorse economiche arriva dall’UE e una parte dal singolo stato che ne beneficia.

Sono strumenti finanziari che variano nel corso del tempo, perché vengono periodicamente aggiornati, quindi la Commissione emana dei regolamenti che hanno una validità limitata nel tempo (circa 6-7 anni). Alla loro scadenza vengono emanati i nuovi regolamenti, adeguati appunto alle esigenze emerse nel corso dell’applicazione di quelli precedenti.

LE FONTI INTERNE

Scendendo ulteriormente nella gerarchia delle fonti troviamo la legge, sia quella dello Stato, sia quella delle Regioni. Nell’ambito della legislazione sociale troviamo due leggi fondamentali: la L. n. 328/00 sui servizi sociali e la L. 106/2016, “Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”. Nel luglio del 2017 è stato poi emanato il decreto legislativo di attuazione di tale delega, il D. Lgs. n. 117/2017, e si attendono a breve i decreti attuativi che renderanno pienamente efficace la normativa. Tale riforma va a sostituire le leggi precedenti in materia di enti del terzo settore, come la L. n. 266/91 sul volontariato, la L. n. 381/91 sulle cooperative sociali e la L. n. 383/00 sull’associazionismo.

La normativa di riforma del terzo settore ci dà lo spunto per accennare ai provvedimenti del Governo aventi forza di legge, in particolare il decreto legislativo, che è un atto emanato dal Governo sulla base di una legge-delega del Parlamento, cioè una legge con la quale il Parlamento stabilisce quali sono i criteri generali che devono disciplinare la materia e affida al Governo il compito di dettare le disposizioni analitiche di attuazione della delega.